Informativa sulle modalità di pagamento dell'imposta di registro dei contratti di locazione finanziaria immobiliare - legge 248/06
In virtù delle modifiche intervenute con la legge 248/06, tutti i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili strumentali per natura devono scontare l’imposta di registro in misura proporzionale del’1% e i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi nella misura del proporzionale del 2%. Questi ultimi, allo stato attuale, rientrano nel regime di esenzione iva.
La Circolare dell’agenzia delle Entrate n.33/E del 16/11/06 ha definito che la base imponibile è costituita dai canoni relativi a ciascuna annualità con le seguenti assunzioni:
- per i contratti a tasso fisso si considera come base imponibile tutto il valore del canone (quota capitale+quota interessi);
- per i contratti a tasso variabile la quota da prendere come riferimento per determinare la base imponibile è data dalla sommatoria delle quote capitale insite nei canoni dell’annualità di riferimento; i valori relativi alla quota interessi, agli eventuali adeguamenti d’indicizzazione o ad altre variazioni finanziarie sono da conguagliare entro 20 gg dalla scadenza dell’annualità del contratto.
Con riferimento alla particolare tipologia dei contratti di locazione finanziaria su immobili da costruire, qualora il canone, per il periodo di tempo considerato ai fini degli adempimenti in esame, risulti ancora non determinato, l’imposta di registro va assolta nella misura fissa di euro 67 per annualità. Nel momento in cui l’importo del canone sarà determinato l’imposta si renderà applicabile in misura proporzionale con le modalità sopra indicate.
La nostra società ha optato per il versamento annuale dell’imposta di registro. Il primo periodo d’imposta, per i contratti in corso al 4/7/06, può non corrispondere ad un’intera annualità in quanto sono state previste regole particolari di determinazione del lasso temporale di riferimento.
Le annualità successive alla prima saranno determinate su base annuale e la relativa imposta deve essere versata entro 30 gg dalla data di scadenza della prima annualità con la procedura sopra esposta.
A titolo esemplificativo per un contratto a tasso variabile in essere alla data di entrata in vigore della succitata norma con durata dal 1/4/2006 al 31/3/2014 la base imponibile relativa alla prima annualità è data dall’ammontare delle quote capitali dei canoni relativi al periodo dal 1/4/06 al 31/3/07 diviso dodici e moltiplicato per i mesi interi nel periodo dal 4/7/06 al 31/3/07. L’annualità successiva riguarderà il periodo dal 1/4/07 al 31/3/08.
L’imposta assolta all’atto della registrazione relativa alla prima annualità contrattuale non può essere mai inferiore a 67 euro; per le annualità successive a quella in corso al 04/07/06 può essere corrisposta anche per importi inferiore a 67 euro.
Ad ogni variazione contrattuale (ad esempio cessioni, risoluzioni e proroghe) è dovuta l’imposta di registro nella misura fissa di euro 67,00, da assolversi entro 30 giorni, mediante invio telematico.
La nostra società provvede alla registrazione dei contratti di leasing con modalità telematica, al pagamento dell’imposta relativa con le modalità suddette e all’emissione della fattura per il riaddebito di quanto pagato; sulle fatture è indicato il numero di registrazione di ciascun contratto presso l’Ufficio del Registro di Brescia.
Si precisa che la suddetta imposta di registro anticipata dal concedente costituisce un onere accessorio connesso alla prestazione principale il cui addebito è previsto contrattualmente.
L’imposta di registro pagata per i contratti i cui immobili risultano strumentali per natura, potrà essere scomputata dal cliente dalle imposte ipocatastali finali da pagarsi al momento del riscatto mentre quella relativa ai contratti immobiliari abitativi non è scomputabile.
Di seguito riportiamo alcuni esempi, scaricabili in formato PDF: